Art. 4.
(Obbligo di proiezione di film di mediometraggio).

      1. I film di mediometraggio sono inseriti nel circuito di esercenza cinematografica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere proiettati due per volta nelle sale cinematografiche, al fine di equiparare la durata complessiva della proiezione a quella di un film di lungometraggio.
      2. I gestori delle sale cinematografiche sono obbligati alla proiezione di film di mediometraggio per almeno 250 giorni all'anno e con le modalità previste dal comma 1.